Art. 5.
(Figure professionali).

      1. L'organico dei centri di cui all'articolo 3 è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, tecnico e amministrativo.
      2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

          a) medicina dello sport;

          b) fisiatria;

          c) fisiochinesiterapia;

          d) neuropsichiatria infantile;

          e) neurologia;

          f) psichiatria;

          g) ortopedia;

          h) medicina interna.

      3. Nell'organico dei centri di cui all'articolo 3 sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

          a) un direttore amministrativo;

          b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla terapia per mezzo del cavallo;

          c) uno o più addetti alla fisioterapia;

          d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;

          e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;

          f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

 

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          g) uno o più addetti alla logopedia;

          h) uno o più istruttori di equitazione.