1. L'organico dei centri di cui all'articolo 3 è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, tecnico e amministrativo.
2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:
a) medicina dello sport;
b) fisiatria;
c) fisiochinesiterapia;
d) neuropsichiatria infantile;
e) neurologia;
f) psichiatria;
g) ortopedia;
h) medicina interna.
3. Nell'organico dei centri di cui all'articolo 3 sono inoltre previste le seguenti figure professionali:
a) un direttore amministrativo;
b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla terapia per mezzo del cavallo;
c) uno o più addetti alla fisioterapia;
d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;
e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;
f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;
g) uno o più addetti alla logopedia;
h) uno o più istruttori di equitazione.